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L.R.
07 Dicembre 1990, n. 87 (Pubblicata
nel BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE LAZIO n°
34 del 15 Dicembre 1990)
2.
Le amministrazioni
provinciali,
nell'esercizio delle
funzioni loro delegate,
devono conformarsi alle
norme della presente
legge ed alle direttive
di carattere generale
che 3.
Restano alla competenza
regionale la promozione
della ricerca e della
sperimentazione nel
settore, le concessioni
a scopo di pescicoltura
di cui al terzo comma,
dell'articolo 100, del
decreto del Presidente
della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, la
programmazione degli
interventi per la tutela
e l'incremento del
patrimonio ittico e per
lo sviluppo delle
attivita' connesse, in
conformita' con le
procedure definite con
la legge regionale 11
aprile 1986, n. 17,
nonche' la funzione di
indirizzo e di
coordinamento e le
funzioni attinenti ai
rapporti con le altre
regioni, con lo Stato e
con 4.
Lo stabilimento
ittiogenico di Roma,
trasferito alla Regione
Lazio, ai sensi
dell'articolo 111 del
decreto del Presidente
della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616,
costituisce la struttura
tecnico-scientifica di
supporto per 5.
Le amministrazioni
provinciali
nell'esercizio delle
funzioni ad esse
delegate, si avvalgono
della consulenza
tecnico-scientifica
dello stabilimento
ittiogenico di Roma e,
per l'ittiopatologia,
dell'istituto
zooprofilattico
sperimentale per il
Lazio e 1.
E' istituita la
commissione consultiva
regionale per la pesca
nelle acque interne,
composta da: 1)
l'assessore regionale
all'agricoltura,
foreste, caccia e pesca
o suo delegato, che la
presiede; 3) il dirigente del settore competente in materia dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca; 4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato; 5)
un rappresentante delle
comunita' montane,
designato dalla
delegazione regionale
dell'UNICEM; 10)
un rappresentante
regionale degli
allevatori ittici
designato dalle
Organizzazioni di
categoria, maggiormente
rappresentative a
livello regionale; 13) un rappresentante designato dall'unione regionale delle bonifiche; 14)
un rappresentante
designato dalla
federazione unitaria
sindacale regionale; 17)
un esperto di
acquacoltura dell'universita'
della Tuscia di Viterbo;
3. La commissione consultiva ha sede presso l'assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca; essa e' convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per formulare pareri sull'attivita' della Regione in materia di pesca.
4. Puo' essere altresi' convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
6.
Svolge le funzioni di
segretario della
commissione il dirigente
dell'ufficio pesca
regionale. 7. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.
8. La commissione e' convocata mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine puo' essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
10.
La commissione, inoltre,
propone direttive di
carattere generale sulle
concessioni di
acquacoltura e
piscicoltura nonche' per
la difesa dell'integrita'
e della qualita' delle
acque ai fini della
conservazione del
patrimonio ittico. 2.
La commissione
consultiva provinciale
per la pesca nelle acque
interne e' nominata con
provvedimento del
presidente della giunta
provinciale entro sei
mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge ed e'
composta da: 3) il dirigente del settore decentrato provinciale agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lazio, o suo delegato (2); 4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma; 5)
un rappresentante della
Camera di commercio
industria, artigianato e
agricoltura; 10)
un rappresentante
designato dalla
federazione sindacale
unitaria provinciale; 12)
un rappresentante dei
produttori del settore
dell'acquacoltura, ove
esistano. 3. Funge da segretario un funzionario provinciale nominato dalla commissione nella prima riunione su proposta del presidente della giunta provinciale.
5. Per le modalita' di convocazione, la validita' delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme di cui al precedente articolo.
6.
La commissione
consultiva provinciale
formula suggerimenti e
pareri su tutte le
iniziative
dell'amministrazione
provinciale volte a
incrementare e favorire
la pesca, i
ripopolamenti la
piscicoltura, l'acquacoltura,
la tutela dell'ittiofauna
e la valorizzazione
degli ambienti naturali,
esprime pareri sui
provvedimenti delle
province riguardanti le
limitazioni e i divieti
temporanei; propone e
coordina gli studi e le
ricerche sulla
consistenza dell'ittiofauna
nelle acque pubbliche e
private, formula
proposte di programmi
annuali e pluriennali di
intervento nel settore.
Art.
6. 2.
Entro due anni dalla
data di entrata in
vigore della presente
legge 3. La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attivita' programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge. 4.
2.
La pesca professionale
e' quella che viene
esercitata quale
attivita' di lavoro
esclusiva o prevalente a
scopo di lucro da
pescatori di mestiere in
forma singola e
associata. 5. I cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca nelle acque interne della regione previo il solo versamento dell'importo relativo alle tasse di concessione regionale e alle soprattasse previste dalle norme regionali. Durante l'esercizio della pesca gli interessati devono essere muniti dell'attestazione del citato versamento nonche' del passaporto o altro documento valido per l'accertamento della residenza all'estero. Il versamento suindicato consente l'esercizio della pesca per tre mesi. 6. Coloro i quali intendono esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione nelle acque interne della regione, devono ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessorato agricoltura foreste caccia e pesca, previo parere tecnico dello stabilimento ittiogenico. L'autorizzazione regionale e' rilasciata a persona nominativamente indicata e deve precisare la motivazione, la durata, le acque e le specie per le quali viene concessa nonche' le modalita' di pesca. Tale autorizzazione esonera dall'obbligo della licenza di pesca, ed e' esente dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. 7.
Il personale del
laboratorio centrale di
idrobiologia, dello
stabilimento ittiogenico
di Roma, dell'istituto
zooprofilattico
sperimentale per il
Lazio e 9.
Gli addetti agli
impianti di acquacoltura
e ai laghetti
artificiali di pesca
sportiva, le cui acque
sono pubbliche o
comunicanti con quelle
pubbliche, durante
l'esercizio delle loro
attivita' nell'ambito
degli impianti e dei
laghetti stessi non sono
tenuti a munirsi di
1icenza di pesca e sono
esenti dal pagamento
della tassa e
soprattassa sulle
concessioni regionali. I
titolari degli impianti
acquacoltura e dei
laghetti sportivi
debbono comunicare i
nominativi degli
addetti, con apposito
elenco
all'amministrazione
provinciale competente
per territorio e
all'ufficio pesca della
Regione Lazio che
restituiranno una copia
dell'elenco stesso,
debitamente vistato.
Tali elenchi dovranno
essere esibiti in caso
di controllo. 2. La licenza di pesca puo' essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' con l'assenso di chi esercita la potesta' dei genitori o la tutela. In tal caso la licenza di tipo «A» e' concessa con la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare puo' esercitare l'attivita' solo in collaborazione e sotto la responsabilita' di un pescatore professionista. L'apprendistato dura fino al compimento del diciottesimo anno di eta. 3. Al rilascio della licenza di pesca provvede l'amministrazione provinciale del luogo di residenza del richiedente. La domanda di rilascio della licenza di pesca, indirizzata al presidente della giunta provinciale, deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e della residenza dell'interessato, nonche' del tipo di licenza richiesta. Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca e di non essere stato colpito per piu' di due volte da sanzioni amministrative per violazioni in materia d pesca. 4. La residenza puo' essere anche comprovata, a norma dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante esibizioni all'ufficio competente di documenti anche di identita' personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti della pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione del dato suindicato. 5. Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo «A» il richiedente deve inoltre dichiarare che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attivita' lavorativa. 6.
Alla domanda devono
essere allegati: 7. La licenza di pesca ha la validita' su tutto il territorio nazionale per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse previste dalle vigenti norme in materia di tassa sulle concessioni regionali. 8. La licenza di tipo «A», qualora il richiedente non dimostri di essere gia' iscritto negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, viene rilasciata con il termine di validita' di sei mesi. L'interessato, entro il termine, deve dare prova dell'avvenuta iscrizione nei suindicati elenchi, ai fini della conferma della validita' della licenza per sei anni dal momento del rilascio. 9. Le tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di concessioni regionali vanno corrisposte annualmente. 10. La tassa annuale non e' dovuta qualora non si eserciti la pesca nel corso di un intero anno di validita' della licenza. 11.
Il pescatore e' tenuto
ad esibire, unitamente
alla licenza, le
ricevute in conto
corrente postale di
versamento della
prescritta tassa e
soprattassa sulle
concessioni regionali. 12. In caso di cambiamento di residenza l'interessato deve darne comunicazione all'amministrazione provinciale, territorialmente competente per la nuova residenza, presentando il certificato di residenza, unitamente ad una fotografia. La variazione di residenza deve essere apportata a cura dell'amministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata all'amministrazione che ha rilasciato la licenza stessa. 13. L 'amministrazione provinciale di nuova residenza provvedera' a riportare gli estremi del pescatore nel registro di cui al successivo articolo 10 ed a registrare sul medesimo le eventuali sanzioni subite. 14.
Il presidente della
giunta provinciale
dispone, con atto
motivato, sentita la
commissione provinciale
consultiva per la pesca
nelle acque interne, la
reiezione delle domande
di rilascio della
licenza di pesca, per la
durata di un anno, nei
confronti di pescatori
che abbiano riportato
sanzioni amministrative
per tre volte, in
violazione alle norme in
materia di pesca. 2. Nei suddetti registri devono essere trascritti gli estremi del verbale di contestazione della violazione delle norme in materia di pesca. 3. Delle violazioni deve essere fatta apposita annotazione sulla licenza di pesca a cura dell'amministrazione provinciale di residenza del trasgressore. 4. Qualora il pescatore interessato non presentasse entro il termine indicato dall'amministrazione provinciale la licenza di pesca per le relative annotazioni, la licenza stessa puo' essere revocata. Della revoca e' fatta menzione nel registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca. 5. Il presidente della giunta provinciale, entro quindici giorni dall'avvenuta annotazione sui registri di cui al presente articolo della terza infrazione punibile con sanzione amministrativa commessa dallo stesso pescatore, dispone, con proprio atto motivato, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca sulle acque interne, la sospensione della licenza di pesca rilasciata al trasgressore per un anno ed ordina il ritiro del documento. A tal fine il presidente della giunta provinciale invita il trasgressore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a consegnare entro quindici giorni la licenza di pesca all'amministrazione provinciale. 6. In caso di inadempienza puo' essere revocata la licenza di pesca. 7. Della revoca effettuata ai sensi del comma precedente e' fatta menzione nel relativo registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca. 8. Non puo' essere rilasciata nuova licenza di pesca prima del decorso di un anno dal momento della restituzione della licenza di pesca revocata. 9.
Per le infrazioni
definitivamente
accertate ai divieti di
pesca con esplosivi, con
l'uso di corrente
elettrica e con sostanze
atte a stordire il
pesce, oltre alle
sanzioni amministrative
e al risarcimento del
danno, verra' disposto
dal presidente della
giunta provinciale
competente per
territorio il ritiro
immediato della licenza
di pesca e la
preclusione
dall'esercizio della
pesca per un periodo di
tempo da tre a cinque
anni. 2. L'elenco deve contenere la descrizione sommaria degli attrezzi con la relativa denominazione, l'indicazione del periodo ed, eventualmente, della localita' in cui possono essere adoperati, le eventuali modalita' d'uso, precisando, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie e le lunghezze e le altezze massime autorizzate. 3. La maglia delle reti si misura a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi. 4. Nell'elenco puo' essere indicato anche il numero massimo dei singoli attrezzi consentiti per ciascun pescatore nonche' l'obbligo relativo alla bollatura degli attrezzi stessi; detta bollatura avverra' secondo le modalita' e le competenze fissate da ciascuna provincia. 5. La lunghezza e l'altezza massima autorizzata di ciascuna rete non possono essere oltrepassate neppure con l'unione di piu' reti o parti di esse. 6. Il presidente della provincia dispone, quando se ne ravveda la necessita', opportune indagini per accertare la rispondenza degli attrezzi alle esigenze della pesca tenendo in ogni caso conto della necessita' di garantire la riproduzione e la conservazione delle specie ittiche. 7. E' vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo. 8. E' vietato l'uso a scopo sportivo della bilancia di dimensioni superiori a mt. 1,50 per lato. 9. Gli attuali possessori di tali attrezzi non conformi alle misure previste nel precedente comma, dovranno iscriversi in un elenco speciale ad esaurimento tenuto dall'amministrazione provinciale competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 10.
L'uso del guadino e'
consentito
esclusivamente come
mezzo ausiliario per la
raccolta del pesce
catturato a coloro che
esercitano la pesca con
la canna, con la
bilancia e con la
tirlindana. 11. L 'uso di esche naturali ed artificiali puo' essere vietato o limitato, con provvedimento del presidente della giunta provinciale sentita preventivamente la competente commissione consultiva. 12. Nelle acque principali ed in quelle secondarie di categoria "A" e' vietato utilizzare la larva di mosca carnaria, o bigattino ed esche similari. 13. E' fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze. 14.
La pesca e la
pasturazione con sangue,
ovvero con sostanze
contenenti sangue o
composti chimici
adescanti, o in altre
forme, son vietate
durante tutto l'anno. Storione
(Arcipenser sturio) 60 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 2. Le lunghezze minime totali dei pesci si misurano dall'apice del muso all'estremita' della pinna caudale. 3. Gli esemplari degli animali acquatici di dimensioni inferiori a quelle sopraindicate, eventualmente catturati, devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza. 4. Per le specie marine oggetto di pesca catturate in acque interne valgono le misure stabilite dalle disposizioni in materia di pesca marittima. 5. Durante i periodi di divieto e' altresi' proibito il commercio delle uova salvo quanto disposto dal successivo articolo 13. 6.
Con deliberazione della
Giunta regionale,
sentita la commissione
consultiva regionale di
cui al precedente
articolo 4, possono
essere modificati od
integrati le misure
minime e i periodi di
divieto ogni qualvolta
cio' sia necessario alla
tutela delle specie
acquatiche e
dell'ambiente. 2. Nella domanda di permesso devono essere indicati: a) l'impianto in cui verranno poste in incubazione le uova fecondate e le relative caratteristiche e potenzialita'; b) la specie ittica oggetto della fecondazione artificiale; c) il corso e lo specchio d'acqua ove si intende esercitare la pesca e gli attrezzi usati per la cattura dei riproduttori; d) i nominativi delle persone addette all'operazione di fecondazione artificiale. 3. Le persone di cui al punto d) del precedente secondo comma devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale previa prova teorica e pratica di capacita' da espletare alla presenza di una apposita commissione tecnica composta da un rappresentante dell'amministrazione provinciale stessa e da un rappresentante dello stabilimento ittiogenico. 4. Il Presdente della Giunta regioneale detta le prescrizioni che devono essere osservate perche' l'esercizio della facolta' concessa non sia rivolto ad altro fine. 5. La mancata osservanza delle disposizioni prescritte comporta sia la decadenza dell'autorizzazione che il procedimento di recupero, amministrativo o contenzioso, di quanto preventivamente realizzato dalla pesca illegittima. 6. Il permesso di cui al presente articolo non e' obbligatorio negli impianti di acquacoltura e di bacini di pesca sportiva il cui collegamento con le acque pubbliche, ai fini della pesca, e' impedito da grigliati o altri manufatti. 7. Le amministrazioni provinciali emaneranno disposizioni per il controllo del pesce immesso al commercio e pescato in epoca di divieto. 8. Nei periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi della qualita' e della provenienza sopra indicata non possono formare oggetto di commercio, di trasporto o di smercio nei pubblici esercizi salvo quanto disposto dai commi successivi del presente articolo. 9. Nei periodi di divieto, per il commercio e il trasporto dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate alle pubbliche ai fini del passaggio della fauna ittica, e' necessaria una certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi rilasciata alla ditta esercente le acque private. 10.
I divieti di commercio,
trasporto e smercio nei
pubblici esercizi, non
si applicano ai pesci
che siano stati oggetto
di fecondazione
artificiale purche'
accompagnati dal
certificato di
provenienza
dell'incubatoio al quale
sono state conferite le
uova fecondate. 2. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, e' prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva e' consentita senza limitazioni di orano. 3.
4. La pesca dei salmonidi e' limitata a non piu' di sei esemplari a giornata per pescatore sportivo. 5. La pesca dei lucci e' limitata a non piu' di cinque esemplari a giornata per pescatore sportivo. 6. La pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche e' limitata a non piu' di dieci esemplari per ciascuna specie a giornata per pescatore sportivo. 7. Per le altre specie il quantitativo giornaliero pescato non puo' superare cinque chilogrammi per ciascun pescatore sportivo. 8. Nessuna limitazione di cattura e' posta per i pescatori professionisti, in ordine all'orario e alle quantita'. 9. Nelle acque pubbliche, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca. 10. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di tutela di produzioni agricole e dell'acquacoltura, e' sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca, seguendo i sentieri e passi esistenti o camminando quando necessario lungo i margini dei terreni coltivati, comunque mai attraversando campi in attualita' di coltura. 11. I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro. 12. La distanza tra due apparecchi di pesca collocati in un corso o bacino d'acqua non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del piu' grande di essi. La stessa distanza si applica in caso di bilance. 13. E' vietato l'esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori. 14. L'uso del motore e' consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca ad eccezione che per gli agenti di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni. 15. E' vietata la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti e con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci. 16. E' vietato altresi' gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse ed a stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. 17. Sono inoltre vietati la raccolta ed il commercio degli animali cosi' storditi ed uccisi. 18. E' vietata, altresi', la detenzione nelle vicinanze di acque pubbliche e delle acque private comunicanti con quelle pubbliche e sulle relative rive, delle sostanze di cui al precedente sedicesimo comma. 19. La pesca con l'ausilio di energia elettrica e' consentita esclusivamente all'interno di impianti di acquacoltura, o per scopi scientifici ai sensi del precedente articolo 8. 20. E' vietato collocare reti o apparecchi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque interne occupando piu' di meta' dello specchio acqueo esistente al momento della pesca. La misura dello specchio acqueo va presa a riva ad angolo retto. 21. I corsi d'acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno essere lasciati liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro. 22. Tale divieto non si applica ai bacini in cui si pratica l'allevamento del pesce. 23.
E' vietato esercitare la
pesca prosciugando i
corsi ed i bacini di
acqua, o divergendoli,
ovvero occupandoli con
opere stabili di
qualsiasi natura, oppure
sommovendo il fondo
delle acque, salvo che
cio' sia proprio di un
tipo di pesca esercitato
con attrezzo consentito
a norma del precedente
articolo 24. E' vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dalle cascate e da qualsiasi altro tipo di manufatto. 25.
Durante il periodo di
esercizio venatorio gli
attrezzi da pesca
sommersi devono essere
posati ad una distanza
di sicurezza di almeno
centocinquanta metri
dagli appostamenti fissi
di caccia. TITOLO
III GESTIONE E TUTELA
DELLE ACQUE - NOVELLAME
- RIPOPOLAMENTI ITTICI 2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, puo' vietare o limitare la pesca in bacini o corsi d'acqua che siano stati destinati a sperimentazioni ittiche. 3.
Il presidente della
giunta provinciale,
sentita la commissione
consultiva provinciale
per la pesca nelle acque
interne: 4.
2. Promuove con le regioni le cui coste confinano con quelle laziali intese per uniformare la tutela del novellame e 1e norme che ne regolano la cattura. 3. Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm 7, estesa a cm 12 per Mugil spp. e Sparus aurata e al disotto della misura di cui all'articolo 12 per i ragani di anguilla. 4. La pesca del pesce novello e' consentita esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello pescato deve essere destinato ai ripopolamenti delle acque interne ed agli allevamenti. 5. Presso le amministrazioni provinciali interessate e' istituito un apposito registro nel quale, dietro richiesta degli interessati, sono iscritti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo. 6.
Nella domanda di
iscrizione devono essere
indicati: a) la
denominazione della
ditta che richiede
l'iscrizione; b) le
attrezzature di cui la
ditta stessa dispone per
la cattura, la
conservazione ed il
trasporto del pesce allo
stato vivo. 7. L 'iscrizione al registro di cui al precedente sesto comma e' disposta con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, previo accertamento congiunto dell'amministrazione provinciale competente e dello stabilimento ittiogenico che l'interessato sia in possesso delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca, per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato. Alla ditta richiedente e' rilasciata l'attestazione dell'avvenuta iscrizione. 8. La pesca del pesce novello e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del presidente della giunta provinciale competente per territorio a coloro che sono iscritti nel registro previsto dalla presente legge. 9. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente ottavo comma, indirizzata al presidente della giunta provinciale, debbono essere indicati gli estremi della iscrizione nel registro previsto nel quinto comma del presente articolo, il corso o specchio d'acqua in cui si intende effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura e le modalita' della pesca, le specie di pesce novello che si intendono catturare, le localita' di deposito, i nominativi dei soggetti incaricati dell'esercizio della pesca. 10. I soggetti incaricati dell'esercizio della pesca debbono essere in possesso della licenza di tipo «A». 11. Ogni variazione in ordine ai soggetti indicati nel precedente decimo comma deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta provinciale. 12.
Nell'autorizzazione
devono essere precisati:
a) il periodo di
validita' (non superiore
a mesi sei); b) i
nominativi delle persone
incaricate
dell'esercizio della
pesca del pesce novello; 13.
Per le esigenze del
ripopolamento delle
acque interne regionali
sono altresi' previsti
condizioni ed oneri
conformemente alle
disposizioni emanate
dalla Giunta regionale,
sentita la commissione
consultiva regionale per
la pesca nelle acque
interne. 2.
Il novellame, durante il
trasporto, deve essere
accompagnato da una
bolletta da cui risulti
la provenienza, la
qualita', il
quantitativo e la
destinazione. Il
trasporto deve essere
effettuato con
recipienti muniti di
impianto di erogazione
di ossigeno o aria. 2.
Il Presidente della
Giunta regionale,
sentita la commissione
consultiva per la pesca
nelle acque interne,
puo' consentire deroghe
alle norme vigenti in
materia di disciplina
della pesca per
l'esercizio di
operazioni scientifiche
o esperimenti di pesca,
su conforme parere della
giunta provinciale
competente per
territorio. 3.
L
'esercizio della pesca
nei periodi di divieti
stabiliti nel precedente
articolo 12 puo' essere
autorizzato per scopi di
studio o di piscicoltura
solo agli istituti
specializzati in
materia. 2. Le associazioni e le organizzazioni dei pescatori possono effettuare opere di ripopolamento nell'ambito del programma approvato previa autorizzazione del presidente delle giunta provinciale competente. 3. Di ciascuna semina e' data tempestiva comunicazione all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca. 4. Alle operazioni di ripopolamento deve presenziare personale tecnico incaricato dell'amministrazione provinciale competente per territorio. 5. L 'immissione di una nuova specie ittica o di altro animale acquatico nelle acque pubbliche e nelle acque private comunicanti con le pubbliche ai fini del passaggio del pesce deve essere espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogenico. 6. Le eventuali autorizzazioni saranno corredate di indicazioni relative ai periodi di pesca e misure minime consentite. 7.
Le province possono
istituire zone di
ripopolamento ittico in
cui sara' fatto divieto
di qualsiasi attivita'
di pesca per un periodo
non inferiore ad un anno
e non superiore a tre.
Tali zone, delimitate a
mezzo tabellazione posta
a cura della provincia,
devono essere in numero
ed estensione
sufficienti a garantire
l'incremento dell'indice
di pescosita'. 2. Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'ENEL e dei consorzi di irrigazione e bonifica. 3. Gli Organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere dell'immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario. 4. Copia delle concessioni e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province. 5.
Il presidente della
provincia
territorialmente
competente, accertata la
mancata osservanza da
parte del concessionario
delle norme per la
tutela della fauna
ittica, richiede agli
uffici che hanno
rilasciato la
concessione, la revoca
della stessa e
l'immediata sospensione
della derivazione. 2.
Nel rispetto delle norme
del presente titolo
l'esercizio della pesca
nelle acque di bonifica
e' consentito ai
pescatori in possesso di
licenza di tipo «B» ed
e' gratuito. 2.
L
'esercizio della pesca
nelle acque di bonifica
ricadenti negli elenchi
di cui al precedente
comma e' vietato. In
tali acque puo' essere
catturato il materiale
ittico esistente,
d'intesa con gli enti di
bonifica competenti, per
scopi di ripopolamento
od ittiogenici,
nell'ambito dei
programmi di
ripopolamento ittico di
cui al precedente
articolo 19. 2.
Per la gestione dei
bacini di pesca di cui
al precedente comma, le
province
territorialmente
interessate coordinano
le proprie attivita'
nell'ambito della
programmazione
regionale. 2. L 'uso di detti attrezzi e' consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto. 3. E' proibito l'uso della bilancia «guadando» o «ranzando», ovvero appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua. Ne e' altresi' proibito l'uso quando la massima larghezza dello specchio d'acqua e' inferiore ai tre metri. 4.
Nei soli corpi idrici
adiacenti al mare, e
dove comunque e'
prevalente la presenza
di specie ittiche
marine, e' consentito
l'uso del bilancione
secondo le norme di cui
al precedente articolo 5.
La pesca da natante e'
sempre vietata. 6. 2.
3.
Il presidente della
giunta provinciale, in
riferimento a motivate
esigenze dell'ente di
bonifica di cui al
precedente articolo 23
ed al regime idraulico
che viene attuato nei
canali e bacini, puo'
disporre il divieto
temporaneo della pesca.
Puo' altresi' disporre
il divieto di pesca con
bilancia. 2. E' fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili. 3. E' interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazioni ad uso irriguo ed aree loro pertinenti. 4. Sono vietati atti che possano comunque arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica, e particolarmente al cotico erboso. E' altresi' vietato provocare in qualsiasi modo modificazioni del livello delle acque. 5. In corrispondenza degli accessi principali ai canali di bonifica e nei luoghi ritenuti piu' opportuni, devono essere apposte, a cura delle amministrazioni provinciali competenti, tabelle riportanti la scritta «Regione Lazio - Pesca in acque di bonifica a norma della legge regionale (estremi della presente legge) - articoli 22 e seguenti». 6.
Anche in corrispondenza
degli accessi alle acque
di bonifica ove e'
vietata la pesca ai
sensi del precedente
articolo 23 e degli
impianti di cui al terzo
comma del presente
articolo, devono essere
apposte tabelle recanti
la scritta: «Regione
Lazio - Divieto
permanente di pesca -
articolo 28 della legge
regionale (estremi della
presente legge)». 2. Il pesce dei canali che vengono posti in asciutta verra' convogliato in canali idonei alla stabulazione, ove siano individuabili. 3.
La provincia provvede a
proprio carico alle
operazioni di recupero
del pesce d'intesa con
l'ente di bonifica. 4. TITOLO
V GARE DI PESCA
SPORTIVA, LAGHETTI
SPORTIVI E PISCICOLTURE
ALL'INTERNO DI
PROPRIETA' PRIVATA 1. La giunta provinciale, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva, indicando gli obblighi cui debbono ottemperare gli organizzatori ed i partecipanti alle gare. 2. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni e gare di pesca sportiva sui tratti determinati con le modalita' di cui al precedente comma devono presentare al presidente della giunta provinciale apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della gara o manifestazione. 3. Il presidente della giunta provinciale rilascia l'autorizzazione indicando gli obblighi ai quali gli organizzatori debbono sottostare ed il tempo di chiusura alla libera pesca che comunque non puo' essere superiore a giorni tre. L'autorizzazione deve altresi' indicare il giorno, i campi di gara, il numero massimo dei pescatori ammissibili ed eventuali obblighi ittiogenici cui sono tenuti gli organizzatori. 4. I campi di gara dovranno essere palinati a cura degli organizzatori. 5. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonche' della pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze. 6. E' vietata comunque, la reimmissione nel corso d'acqua del pesce pescato durante la gara. 7.
Le amministrazioni
provinciali, su istanza
delle associazioni dei
pescatori sportivi e
d'intesa con il
competente ente di
bonifica, possono
indicare canali o tratti
di essi, quali campi di
gare permanenti. In tali
acque e' esclusa la
pesca con l'uso della
bilancia e lo
svolgimento delle gare
avviene secondo le norme
di cui ai precedenti
commi del presente
articolo. Viene inoltre
disposta l'apposizione
di tabelle, a norma del
precedente articolo 28,
recandi la scritta
"Regione Lazio -
Acque di bonifica -
campo di gara permanente
- Pesca consentita a
norma della legge
regionale (estremi della
presente legge) -
articolo 30". 2. Per l'iscrizione di cui al precedente comma, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, puo' imporre prescrizioni dirette ad impedire la possibilita' del passaggio del pesce tra le acque pubbliche e quelle dei laghetti e delle piscicolture. 3.
Nei laghetti le cui
acque non sono
comunicanti direttamente
con le acque pubbliche
l'esercizio della pesca
non e' soggetto alle
norme previste dalla
presente legge, fatta
eccezione per le
disposizioni di cui al
precedente primo comma. 2. Per le acque principali le concessioni possono essere rilasciate nel limite massimo del 5 per cento delle acque pubbliche principali di ogni provincia, con priorita' alle cooperative. 3. Non e' sufficiente per ottenere la concessione lo scopo di provvedere ai soli lavori di immissione dei pesci. 4. Le concessioni consentono l'esclusivita' della pesca, possono avere la durata massima di anni cinque e possono essere rinnovate. Possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico. 5. Le domande per la concessione di cui ai precedenti commi sono presentate all'ufficio pesca della Regione Lazio e all'amministrazione provinciale territorialmente competente. 6.
Nella domanda di cui al
precedente quinto comma
devono essere indicati: 7.
La domanda deve essere
corredata: 8. Qualora piu' domande abbiano per oggetto la medesima concessione e' preferita quella che offre maggiori garanzie per una migliore e piu' sollecita attuazione delle opere di piscicoltura, avuto riguardo ai mezzi finanziari ed alla organizzazione tecnica dell'impresa. 9. Gli esercenti bacini artificiali, alimentati da acque pubbliche, sono preferiti nella concessione delle acque stesse a scopo di piscicoltura. 10.
Il Consiglio regionale
potra' ulteriormente
regolamentare la materia
delle concessioni di
piscicoltura. 2. Entro questo termine chiunque abbia interesse puo' proporre opposizione al presidente della giunta provinciale. 3. Sulle eventuali opposizioni presentate decide il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, entro sessanta giorni. 4. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente primo comma, od alla decisione sulle opposizioni, l'amministrazione provinciale competente provvede all'istruttoria relativa avvalendosi della collaborazione del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca e dello stabilimento ittiogenico. 5.
Nel caso in cui la
concessione comporti
derivazioni di acque o
la costruzione di
eventuali opere
interessanti gli alvei e
le sponde, la
concessione medesima
potra' essere rilasciata
previa acquisizione dei
relativi provvedimenti
autorizzativi emessi
dagli organi competenti. g) la regolamentazione relativa all'ammissione alla pesca con la sola lenza nelle acque costituenti la riserva, fatta eccezione per i tratti adibiti agli allevamenti ittici a mezzo di speciali manufatti; h)
il numero dei segnali,
con l'indicazione della
localita', da apporre, a
spese del
concessionario, lungo i
limiti delle acque
pubbliche, oggetto della
concessione; 2.
Alla proposta di
disciplinare debbono
essere allegati i tipi e
le illustrazioni
grafiche con le
indicazioni di cui alla
precedente lettera c). 2.
2. Il concessionario deve prestare cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica, ovvero fornire fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Il relativo importo deve, di regola, corrispondere a due annualita' del canone. 3.
Ogni concessione si
intende sempre
rilasciata con salvezza
dei diritti dei terzi ed
alle seguenti
condizioni: a) la
concessione e' limitata
alla zona acquea, alla
durata ed all'uso
determinati nel relativo
provvedimento; f) quando il regime di un corso, o di un bacino di acqua pubblica, sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennita' salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuzione o soppressione della utilizzazione dell'acqua; g)
in caso di rinuncia
consentita, di revoca o
di decadenza il
concessionario e' tenuto
al pagamento del canone
annuo in misura
proporzionale per
dodicesimi, ai mesi e/o
frazioni di mesi di
fruizione. 2. La decadenza e' pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita l'amministrazione provinciale competente per territorio, previa diffida di due mesi all'interessato. 3.
Il relativo
provvedimento e'
notificato al
concessionario decaduto. 2. Le amministrazioni provinciali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. 3.
A tal fine, tutti i
soggetti, pubblici o
privati, che ne siano
titolari, sono obbligati
a darne comunicazione
alla provincia
competente entro e non
oltre quattro mesi dalla
data di entrata in
vigore della presente
legge producendo la
documentazione
probatoria. L'omessa
comunicazione e
documentazione del
diritto esclusivo
vantato equivale a
definitiva rinuncia del
diritto medesimo. 4. L 'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca puo' essere disposta dalla Giunta regionale su richiesta dell'amministrazione provinciale territorialmente competente, con l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia. 5. I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio entro il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell'anno successivo. 6. Entro il 31 ottobre successivo l'amministrazione provinciale comunica al titolare la propria decisione in ordine al programma proposto. In caso di mancata comunicazione della decisione, il programma si intende approvato. 7. L'amministrazione provinciale provvede per gli opportuni controlli sull'attuazione delle attivita' di ripopolamento e di pesca. 8.
Il titolare del diritto
esclusivo di pesca ha
l'obbligo di apporre
cartelli indicatori ben
visibili nella zona di
pesca riservata. TITOLO
VII VIGILANZA E SANZIONI 2. I comuni, le associazioni e chiunque ne abbia interesse possono nominare, e mantenere a proprie spese, guardie giurate per concorrere alla vigilanza in materia di pesca sia sulle acque pubbliche che su quelle private. 3. Le guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca devono conseguire un giudizio di idoneita', rilasciato da un'apposita commissione istituita presso ciascuna amministrazione provinciale. 4.
La commissione, nominata
con decreto del
presidente della giunta
provinciale, e'
composta: 5.
Al fine della
qualificazione degli
agenti addetti alla
sorveglianza sulla pesca
2. L 'ammontare della somma dovuta per la violazione viene determinata secondo la gravita' dell'illecito, l'entita' del danno arrecato all'ittiofauna e all'ambiente, l'eta' del trasgressore, nonche' l'eventuale recidiva, secondo il disposto della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30. 3.
Nei casi previsti dagli
articoli 9 e 4. Le reti e gli attrezzi non consentiti e non bollati sono soggetti a sequestro cautelativo e custodia presso le amministrazioni provinciali e resi al pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge. 5. Sono altresi' sequesrati i prodotti della pesca oggetto della violazione. Se fra le cose sequestrate si trovano prodotti della pesca vivi o morti, gli agenti consegnano detti prodotti all'amministrazione provinciale che provvede a seminare, in localita' adatte, i prodotti ancora vivi e a vendere i prodotti morti. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' a disposizione della persona a cui e'contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere trattenuto dalla provincia stessa. Le somme in tal modo introitate, saranno impiegate a scopi di protezione e ripopolamento della fauna ittica. 6. Quando i prodotti della pesca siano sequestati vivi e indenni sul luogo in cui sono stati prelevati, devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza. 7. Chiunque rifiuti di esibire la licenza di pesca o oppone resistenza ad agenti in servizio di vigilanza e' soggetto, oltreche' alla sanzione prevista nella tabella allegata al presente articolo, al ritiro della stessa per un periodo di anni uno. In caso di reiterazione dell'infrazione, il periodo di ritiro della licenza e' elevato ad anni cinque. 8. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca, non e' soggetto ad alcuna sanzione purche' provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro dieci giorni dalla data della richiesta di esibizione. 9.
Per le violazioni di
disposizioni della
presente legge, fatta
esclusione
dell'infrazione di cui
al punto 16
dell'allegata tabella,
il trasgressore e gli
eventuali responsabili
in solido sono ammessi,
entro sessanta giorni
dalla consegna o dalla
notificazione del
processo verbale di
accertamento, al
pagamento, con effetto
liberatorio per tutti
gli obbligati, di una
somma pari ad un terzo
dell'ammontare massimo
della sanzione prevista. 2. Il n. 19 della tariffe allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso. 3. Le entrate derivanti dal gettito delle tasse e soprattasse sulle concessioni regionali per licenze di pesca, da canoni per concessioni di piscicoltura e le somme riscosse ai sensi dell'articolo 43 sono utilizzate prioritariamente dalla Regione per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge. 4.
5.
6. Le amministrazioni provinciali utilizzano i contributi erogati dalla Regione per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni delegate, per attuare i programmi di ripopolamento, per un'adeguata vigilanza ai fini di una piu' efficace tutela dell'ittiofauna , una piu' diffusa informazione ed educazione dei pescatori. 7.
Le amministrazioni
provinciali sono tenute
a fornire ogni anno
all'assessorato
regionale
all'agricoltura,
foreste, caccia e pesca,
una relazione sullo
svolgimento delle
funzioni delegate
corredate di rendiconto
economico-finanziario ai
sensi dell'articolo 12
della legge regionale 13
maggio 1985, n. 68. 2. Non e' consentita l'iscrizione del pescatore a piu' di una associazione riconosciuta. Il riconoscimento viene dato con provvedimento della Giunta regionale sentita la commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4 e su conforme parere della commissione consiliare competente permanente. 3.
Le associazioni
piscatorie hanno lo
scopo di: a) organizzare
i pescatori e tutelare i
loro interessi; b)
promuovere e diffondere
tra i pescatori, con
adeguate iniziative, la
consapevolezza delle
esigenze di difesa della
fauna ittica e
dell'ambiente naturale; 2. Tale deliberazione dovra' essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curera' la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale. 3.
Le amministrazioni
provinciali,
nell'esercizio delle
funzioni ad esse
delegate con la presente
legge, possono avvalersi
dello stabilimento
ittiogenico,
dell'istituto
zooprofilattico
sperimentale per il
Lazio e 4.
In
caso di inerzia degli
enti delegatari, 5.
In
caso di persistente
inerzia o grave
violazione delle leggi o
delle direttive
regionali, 6. Le province, nell'emissione dei loro atti in applicazione della presente legge debbono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatarie. 7.
2.
La disposizione
transitoria di cui al
precedente comma non si
applica alla pesca nelle
acque di bonifica,
disciplinata dalle norme
di cui al titolo IV
della presente legge. 2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale saranno istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni: capitolo n. 02108 (nuova istituzione): Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca; capitolo n. 02109 (nuova istituzione): Proventi delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca e dei canoni di concessione di piscicoltura. 3.
Le denominazioni dei
capitoli n. 22401 e n.
22701 dello stato di
previsione della spesa
del bilancio regionale
vengono modificate come
di seguito: 4.
I singoli stanziamenti
annuali dei capitoli
suindicati vengono
stabiliti, nel rispetto
delle norme di cui alla
presente legge, con le
leggi di approvazione
del bilancio regionale. 2.
Per tutto quanto non
previsto dalla presente
legge e dalle altre
leggi regionali
riguardanti la materia
della pesca e dell'acquacoltura,
si applicano, in quanto
compatibili, le vigenti
norme dello Stato.
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